È sancito definitivamente lo scambio di informazioni – sulla base degli standard OCSE – su persone o gruppi di persone, con la sola limitazione delle ricerche indiscriminate e generiche.
Le informazioni scambiate potranno riguardare dati, informazioni e notizie risalenti al 1° gennaio 2009.
È introdotta, inoltre, la possibilità – per determinate categorie di soggetti (chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all’articolo 17 del Trattato del Laterano, Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica e altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana) – di accedere a una procedura di emersione facilitata e di sanatoria delle annualità ancora accertabili, ai sensi della normativa italiana.
In particolare sono dati 180 giorni di tempo dall’entrata in vigore della Convenzione, per presentare un’istanza i cui effetti tributari e penali ricalcano quelli della legge sulla “Voluntary Disclosure” italiana.
È inoltre introdotta la possibilità – a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione – di avvalersi di un intermediario finanziario residente in Italia (tra i quali le Fiduciarie) – che assume il ruolo di “rappresentante fiscale” per conto degli enti che svolgono professionalmente attività finanziaria nello Stato della Citta del Vaticano – quale soggetto delegato a tutti gli adempimenti fiscali inerenti alle attività finanziarie depositate presso gli intermediari residenti nella Citta del Vaticano.
In sostanza, un’evoluzione del già conosciutissimo sistema del “rimpatrio giuridico”, che esenta il Cliente da qualsiasi obbligo dichiarativo, limitatamente agli investimenti finanziari detenuti presso l’intermediario residente in Santa Sede.
Da notare la grande innovazione introdotta in quest’ambito, dalla possibilità per l’intermediario residente in Italia (su opzione del Cliente) di inquadrare la relazione nell’ambito dell’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 97, n. 461 (il cosiddetto regime del “risparmio gestito”), opzione ad oggi non attivabile nel contesto dei rimpatri giuridici derivanti dagli “Scudi Fiscali” o dalla “Voluntay Disclosure”.
È auspicabile che tale apertura possa introdurre l’attivazione di questa opzione anche nei rapporti con intermediari residenti in altri paesi.
La “Voluntary Disclosure Vaticana” prevede la corresponsione di un’imposta “forfetaria” pari al 20%, da applicarsi ai redditi diversi e di capitale determinati analiticamente ovvero, su opzione del Cliente, determinati in applicazione di quanto previsto dall’art. 7 D.Lgs. 21 novembre 97, n. 461. È quindi estesa la possibilità di determinazione della base imponibile in applicazione del cosiddetto regime “del risparmio gestito” anche con riferimento alle annualità oggetto di sanatoria. È prevista inoltre l’applicazione per i rispettivi anni di pertinenza dell’IVAFE.
Infine, i soggetti interessati potranno avvalersi della procedura anche con riferimento alle annualità 2014 e 2015, risolvendo il gravoso problema della presentazione dei modelli “UNICO” riferiti a tali annualità, in aggiunta alla corposa documentazione della “Volutary Disclosure”.
La EOS Servizi Fiduciari S.p.A., forte della propria esperienza pluriennale nell’ambito delle emersioni di capitale, è lieta di potere assistere investitori, professionisti o intermediari nell’ambito di una misura destinata ad avere certamente grande successo.
EFFETTI POSITIVI